Professioni turistiche, i chiarimenti dell’Assessore Casucci

Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania (foto fonte web)

L’intervista a Felice Casucci, Assessore alla Semplificazione Amministrativa e al Turismo della Regione Campania, uno sguardo critico sul mondo delle professioni turistiche nella nostra regione.

Già durante l’emergenza COVID, un po’ per uscire fuori all’aperto, un po’ per far quadrare un bilancio messo in crisi dal fermo obbligatorio delle attività economiche, in molti aspiravano ad entrare nel mondo del turismo o dell’escursionismo. Chi ha cominciato in quei frangenti e chi si approssima ora al mondo della conduzione turistica ed escursionistica, trova un mondo e una legislazione ancora in essere e, al netto di chi approfitta delle maglie larghe della normativa, proviamo a mettere ordine e a fare chiarezza in un contesto fin troppo mistificato ma di fondamentale importanza per il Paese e soprattutto per l’economia e la cultura della nostra regione.

A tal proposito abbiamo intervistato Felice Casucci, assessore al turismo in Campania, in modo da poter dare notizie di prima mano, attendibili e certe, evitando di seguire in tal modo la scia dei social e del luogo comune.

Assessore Casucci è possibile mettere in chiaro, in maniera possibilmente definitiva, il ruolo delle professioni turistiche in Campania, in particolar modo le competenze delle varie figure? Più nello specifico, oltre alla Guida Turistica, all’Accompagnatore Turistico, al Direttore di Agenzia, alla Guida Alpina e quella Vulcanologica, pare che se ne sia aggiunta un’altra, tra l’altro già presente in altre regioni, ovvero quella di Guida di Media Montagna.

Sì, c’è stata recentemente una modifica normativa ad opera del Consiglio Regionale in cui è stato integrato l’elenco dei soggetti che svolgono le professioni turistiche, integrando la legge 11 dell’86, inserendo sicuramente la Guida di Media Montagna.

Ma più nello specifico, qual è il campo d’azione di queste figure, ad esempio, so che, per normativa regionale, la Guida Turistica può accompagnare anche in contesti paesaggistici e naturalistici, come bisogna quindi orientarsi?

Posso innanzitutto dirle che già nell’articolo 2 della legge 11/86, nel punto G della legge, si diceva che è Guida Alpina chi accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta e media montagna, quindi già si contemplava chi dovesse agire in quello specifico campo d’azione. La norma che è stata integrata è invece questa della legge regionale numero 18 del 2022 che, nell’articolo 56, prevedendo una modifica dell’articolo 2 della 11/86, individua tra le attività professionali turistiche quelle attività che hanno ad oggetto la prestazione di servizi di promozione, guida, assistenza, accompagnamento e ospitalità, svolta anche in modo non esclusivo e non continuativo. È quindi guida turistica chi, per professione, illustra il patrimonio culturale, materiale e immateriale, e naturalistico, oggetto di interesse da parte del consumatore turistico. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nell’esperienza del viaggio, fornendo le informazioni di interesse turistico funzionali al viaggio medesimo, al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche. È guida alpina e vulcanologica chi, per professione, svolge attività di accompagnamento e insegnamento in escursioni in montagna o su vulcani, anche a salvaguardia dell’ incolumità degli escursionisti in visita alle località a elevato rischio. Può svolgere, inoltre anche le attività di Guida di Media Montagna. È infine Accompagnatore di Media Montagna chi, per professione, svolge attività di accompagnamento in escursioni su sentieri montani illustrando le caratteristiche dei luoghi, con l’esclusione dei vulcani, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l’uso di corda, piccozza e ramponi. Questo è lo stato dell’arte.

Tutto molto chiaro ma, al di fuori queste da lei elencate, sono nate negli ultimi tempi altre figure, come ad esempio le guide escursionistiche, ambientalistiche e così via, cosa può dirci a riguardo?

Ci sono le Guide Ambientali ed Escursionistiche, che sono ancora un’altra cosa, le cosiddette guide GAE, che non si identificano con le Guide di Media Montagna, fanno un ragionamento ancora diverso, più legato all’ambiente in generale, ed effettivamente invadono una parte della sfera di competenza delle Guide Turistiche per quel che concerne il contesto naturalistico. Ora però, con la nuova legge sul turismo che si sta adottando a livello nazionale, questo aspetto naturalistico delle guide turistiche, viene messo un po’ in disparte, non c’è più una grande connotazione naturalistica del ruolo della Guida Turistica, a questa si riserbano esclusivamente le attività inerenti ai beni culturali. Sono inoltre riuscito, in commissione, a far aggiungere nella legge, che le guide turistiche potessero fare attività di illustrazione e di interpretazione nel corso delle visite di luoghi, non solo relative ai beni materiali, ma anche per quei beni immateriali, e quindi a tutte quelle attività riconducibili all’immaterialità dei beni culturali UNESCO. Possono quindi fare riferimento e illustrare tutti quei beni culturali e immateriali contenuti nell’IPIC (Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano ndr.) cosa che ovviamente non possono fare le Guide Ambientali ed Escursionistiche o quelle Guide di Media Montagna.

Ma ci parli di questa prossima legge nazionale.

La legge nazionale è ormai in dirittura d’arrivo, dove appunto si parla di beni materiali e immateriali e dove si parla anche di contesti paesaggistici che caratterizzano le specificità territoriali, ritengo quindi che non sia precluso alle guide turistiche di svolgere attività correlate all’illustrazione di contesti paesaggistici. Quindi non esiste una preclusione assoluta ma sostanzialmente alla guida turistica (anche perché poi, la legge nazionale dovrà disciplinare anche le altre professioni) sarà consentito anche fare attività collegate ai contesti paesaggistici, quindi una figura di guida con una forte conoscenza delle specificità territoriali, questo, anche se non siamo riusciti a bloccare la giurisprudenza europea che ha creato non poca confusione in questo contesto. Non volevamo e non potevamo “bloccare” la giurisprudenza europea ma incidere su una lettura interpretativa che privilegia i temi della concorrenza come valore economico e dimentica troppo spesso il valore delle persone e le loro professionalità acquisite spesso con grandi sacrifici.

Una delle professioni più abusate è quella dell’Accompagnatore Turistico, c’è infatti chi sostiene che questi potrebbe addirittura fare da guida in contesti naturalistici, è possibile fare chiarezza anche in questo contesto?

L’Accompagnatore Turistico non può guidare proprio nessuno, accompagna per fornire informazioni di interesse turistico relative al viaggio.

E la figura della Guida Ambientale ed Escursionistica, è prevista nella legge regionale?

No, non è prevista e non vogliono identificarsi negli accompagnatori di media montagna e vorrebbero anche loro essere disciplinati. Siamo del tutto disponibili a ragionare con loro per trovare una composizione normativa della loro figura professionale. Non vogliamo generare incertezza e quindi dobbiamo agire di concerto con tutti gli attori in campo, a cominciare dalle guide turistiche. Non vogliamo ricatti corporativi ma neanche vogliamo ingenerare conflitti interpretativi.

Rimanendo in ambito escursionistico, esistono associazioni nazionali e riconosciute dal Ministero dell’Ambiente, come ad esempio CAI e FIE, che formano i loro soci in tal senso, queste figure potrebbero rientrare nel contesto delle guide escursionistiche in Campania?

Il problema è proprio questo! Così come è accaduto proprio con le guide ambientali ed escursionistiche che volevano un riconoscimento dalla Regione, ma con un esame e un titolo privatistico e senza un controllo e una disciplina da parte nostra. Noi non possiamo riconoscere nulla in questo modo. Stiamo facendo tanto per abilitare con un minimo di rigore, con la cosiddetta prova attitudinale, le guide che vengono dall’estero, in ossequio al principio di libera circolazione delle persone e dei servizi, dobbiamo pertanto essere molto attenti a garantire questo filtro delle competenze. A ciò voglio aggiungere che le associazioni che operano in ambito turistico, e che sono innumerevoli, per legge nazionale, ma già espresso nella nostra legge regionale 11/86 all’articolo 13, con riferimento alle imprese turistiche, queste non possono avvalersi delle prestazioni di soggetti privi della prescritta abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche e pertanto soggette alla sanzione amministrativa. Adesso io ricordo che le associazioni, in base all’articolo 5 del Decreto Legislativo 79 del 2011 ovvero il Codice del Turismo, in ambito turistico sono autorizzate ad esercitare attività esclusivamente per gli associati, ma questa regola, così semplice e chiara, è completamente disattesa su tutto il territorio nazionale!

Come si faceva una volta con le cooperative.

Esatto! il versamento quote è effettivo ma è diventato, quello della galassia associativa, un mondo che pregiudica interessi professionali senza una chiara consapevolezza da parte della società civile, tra buona fede e mala fede. Anche qui bisogna fare opera di convincimento e di educazione alla legalità. Senza guerre di religione ma con un senso forte di responsabilità. Su questo punto, non vogliamo “modificare” l’art. 5 del codice del turismo, cosa che non potremmo fare, ma rafforzarlo e precisarlo a livello regionale.

Un’ultima cosa, ma prima non erano le regioni a legiferare in materia turistica?

Le regioni hanno una competenza prevalente ma non hanno competenze sulle professioni turistiche, il mondo delle competenze professionali è esclusiva dello stato e questo a seguito della riforma della norma costituzionale, nell’86 c’era un certo assetto costituzione che adesso è stato modificato con il titolo V.

Quindi le selezioni per l’abilitazione a tutte le professioni turistiche devono passare o per l’autorità regionale o attraverso quella nazionale?

Auspichiamo quindi una maggiore collaborazione istituzionale con il governo nazionale per dare una voce alle innumerevoli fattispecie che connotano il mondo delle professioni turistiche. Non si può intervenire su un segmento e dimenticarne altri ugualmente importanti.

Legge Regionale 16 marzo 1986, n. 11.

Legge Regionale 29 dicembre 2022, n. 18

Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC)